QUANDO SI PUO’ INIZIARE A FRUIRE DEL CONGEDO?

Le disposizioni si applicano agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

I 10 giorni possono essere fruiti nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).

Pertanto i padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

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