Per il personale scolastico precario, la NASpI rappresenta una tutela importante nei mesi estivi, soprattutto per docenti e ATA con contratto in scadenza al 30 giugno o con supplenze terminate alla fine delle attività didattiche
Con la conclusione dell’anno scolastico e la scadenza di molti contratti a tempo determinato, torna il tema della NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro.
Per il personale scolastico precario, la NASpI rappresenta una tutela importante nei mesi estivi, soprattutto per docenti e ATA con contratto in scadenza al 30 giugno o con supplenze terminate alla fine delle attività didattiche.
L’INPS conferma che la prestazione spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente l’occupazione, compresi i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, tra cui rientrano anche i docenti supplenti. Restano invece esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.
Chi ha diritto alla NASpI
I requisiti principali sono due: perdita involontaria del lavoro e almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto. La scadenza naturale di un contratto a termine, come una supplenza al 30 giugno, rientra tra le ipotesi che consentono di chiedere la NASpI.
Per i precari della scuola, dunque, possono presentare domanda:
- docenti con contratto a tempo determinato;
- personale ATA con contratto a tempo determinato;
- supplenti brevi, se in possesso del requisito contributivo;
- lavoratori con contratto scaduto al 30 giugno o al termine delle attività didattiche.
La domanda può essere presentata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Quando presentare la domanda
La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine è perentorio: oltre tale scadenza si perde il diritto alla prestazione.
È però fondamentale non aspettare. Se la domanda viene presentata entro i primi 8 giorni dalla cessazione del contratto, la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto. Se invece viene presentata dopo l’ottavo giorno, decorre dal giorno di invio della domanda.
Esempio: se il contratto termina il 30 giugno 2026 e la domanda viene presentata il 2 luglio, l’indennità decorre dall’8 luglio. Se invece la domanda viene presentata il 3 settembre, la decorrenza partirà dal giorno di presentazione, con perdita della copertura dei mesi precedenti.
Come si presenta la domanda
La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica:
- direttamente dal sito INPS, con SPID, CIE o CNS;
- tramite Patronato;
- tramite intermediari abilitati.
La presentazione della domanda NASpI equivale anche al rilascio della DID, cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. L’INPS ricorda che entro 15 giorni dalla domanda occorre rivolgersi al Centro per l’Impiego per il patto di servizio personalizzato, salvo convocazione diretta.
Importi aggiornati per il 2026
Uno degli aggiornamenti principali riguarda gli importi. Per il 2026 la retribuzione di riferimento per il calcolo della NASpI è pari a 1.456,72 euro, mentre l’importo massimo mensile non può superare 1.584,70 euro.
Il calcolo avviene così:
- se la retribuzione media mensile è pari o inferiore alla soglia di riferimento, la NASpI è pari al 75% della retribuzione media;
- se la retribuzione media è superiore alla soglia, si calcola il 75% della soglia e si aggiunge il 25% della differenza tra retribuzione media e soglia;
- l’importo non può comunque superare il massimale annuo previsto.
La NASpI viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi quattro anni, al netto dei periodi già utilizzati per precedenti prestazioni di disoccupazione. Dal sesto mese si applica la riduzione del 3% mensile; per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda, la riduzione decorre dall’ottavo mese.
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