Guida completa alle modifiche normative: retribuzione, requisiti e modalità di fruizione per lavoratori dipendenti pubblici e privati
In questi giorni sono arrivate numerose richieste di chiarimenti in merito alle nuove regole del congedo parentale e soprattutto su quali siano i casi in cui spetti l’indennità all’80% sul secondo e terzo mese. Abbiamo elaborato la seguente guida che riassume, anche con esempi pratici, le varie modifiche sia dal punto di vista della durata temporale che dell’indennità spettante ai genitori.
Il congedo parentale rappresenta uno strumento fondamentale per conciliare vita lavorativa e familiare. Con le recenti modifiche normative, il legislatore ha ampliato significativamente le possibilità di fruizione, estendendo il limite anagrafico e introducendo nuove modalità retributive.
Estensione dell’età del figlio: la novità principale
La modifica dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 151/2001 segna un cambiamento importante per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Il congedo parentale può ora essere richiesto fino al compimento dei 14 anni di età del figlio, superando il precedente limite dei 12 anni.
Questa estensione si applica anche nei casi di adozione nazionale o internazionale e affidamento. In queste situazioni, il diritto è riconosciuto fino al quattordicesimo anno dall’ingresso del minore in famiglia, offrendo maggiore flessibilità alle famiglie adottive e affidatarie.
Prolungamento per minori con necessità di sostegno intensivo
L’estensione anagrafica fino ai 14 anni riguarda anche il prolungamento del congedo parentale previsto dall’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001. Questo beneficio, fruibile in modo continuativo o frazionato, è destinato ai genitori di minori con necessità di sostegno intensivo e può essere utilizzato per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun figlio.
Trattamento economico: le tre casistiche
Il trattamento economico del congedo parentale varia in base alla data di conclusione del congedo di maternità obbligatorio o di paternità sostitutivo. È fondamentale che le istituzioni scolastiche e i datori di lavoro verifichino con attenzione questa data per determinare correttamente la retribuzione spettante.
Prima casistica: conclusione entro il 31 dicembre 2023
Per i genitori il cui congedo di maternità obbligatorio o di paternità si è concluso entro il 31 dicembre 2023, la retribuzione del congedo parentale segue questo schema:
- Primi 30 giorni: retribuzione al 100% fino ai 14 anni del bambino, come previsto dal CCNL Scuola
- Restanti 8 mesi: retribuzione al 30% fino ai 14 anni del bambino
In questa situazione, il trattamento economico del primo mese rimane invariato al 100%, mentre per i mesi successivi si applica la disciplina previgente del Testo Unico in materia di maternità e paternità con retribuzione al 30%. Questo regime si applica perché il congedo obbligatorio si è concluso prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025.
Seconda casistica: conclusione tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024
La Legge di Bilancio 2024, confermata dalla Legge di Bilancio 2025, ha introdotto modifiche significative per chi ha concluso il congedo obbligatorio in questo periodo. Il congedo parentale è così retribuito:
- Primi 30 giorni: retribuzione al 100% fino ai 14 anni del bambino, secondo quanto previsto dal CCNL Scuola
- 1 mese aggiuntivo: retribuzione all’80%, a condizione che sia utilizzato entro i 6 anni del bambino. Se fruito tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione scende al 30%
- Restanti 7 mesi: retribuzione al 30% fino ai 14 anni del bambino
È importante sottolineare che il mese retribuito all’80% costituisce un diritto a regime e può essere fruito anche negli anni successivi, purché spetti in base alla data di conclusione del congedo di maternità o paternità. Tuttavia, se non già fruito nel 2024 o nel 2025, questo beneficio deve essere richiesto rispettando i limiti di età del bambino.
Terza casistica: conclusione successiva al 31 dicembre 2024
Per i genitori il cui congedo di maternità obbligatorio o di paternità si è concluso o si concluderà successivamente al 31 dicembre 2024, la Legge di Bilancio 2025 prevede un ulteriore miglioramento:
- Primi 30 giorni: retribuzione al 100% fino ai 14 anni del bambino, come stabilito dal CCNL Scuola
- 2 mesi aggiuntivi: retribuzione all’80%, solo se fruiti entro i 6 anni del bambino. Se fruiti tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione è al 30%
- Restanti 6 mesi: retribuzione al 30% fino ai 14 anni del bambino
Questa misura rappresenta un intervento strutturale a regime, applicabile a tutti coloro che hanno terminato o termineranno il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, garantendo maggiore sostegno economico nei primi anni di vita del bambino.
Periodo indennizzabile oltre il nono mese
Superati i primi nove mesi di congedo parentale, i genitori possono fruire di ulteriori periodi fino a raggiungere un totale di 10 o 11 mesi complessivi, sempre entro i 14 anni del bambino. Tuttavia, per questi periodi aggiuntivi si applicano condizioni specifiche:
L’indennità del 30% è riconosciuta esclusivamente se il reddito individuale del genitore richiedente risulta inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS. Nel caso in cui il reddito superi questa soglia, il genitore mantiene comunque il diritto alla fruizione del congedo, ma senza percepire alcuna retribuzione per il decimo e l’undicesimo mese.
Tabella riassuntiva del trattamento economico
| Data conclusione congedo obbligatorio | Primi 30 giorni | Mesi aggiuntivi all’80% | Mesi al 30% | Totale mesi retribuiti | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Entro 31/12/2023 | 100% fino a 14 anni | Nessuno | 8 mesi fino a 14 anni | 9 mesi | Disciplina previgente |
| Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | 100% fino a 14 anni | 1 mese (solo entro 6 anni) | 7 mesi fino a 14 anni | 9 mesi | |
| Dopo il 31/12/2024 | 100% fino a 14 anni | 2 mesi (solo entro 6 anni) | 6 mesi fino a 14 anni | 9 mesi | Misura a regime |
Periodo oltre il nono mese (10° e 11° mese)
| Condizione | Retribuzione | Fruibilità |
|---|---|---|
| Reddito individuale < 2,5 volte pensione minima INPS | 30% | Fino a 14 anni |
| Reddito individuale ≥ 2,5 volte pensione minima INPS | Nessuna retribuzione | Fino a 14 anni (diritto alla fruizione senza indennità) |
Esempi pratici
Esempio 1: Genitore con congedo concluso a novembre 2023
Situazione: Maria ha concluso il congedo di maternità obbligatorio il 15 novembre 2023. Suo figlio ha 2 anni.
Retribuzione del congedo parentale:
- Primi 30 giorni: 100% della retribuzione
- Dal 31° giorno fino al 9° mese: 30% della retribuzione
- Totale: 9 mesi retribuiti utilizzabili fino ai 14 anni del bambino
Nota: Maria non ha diritto ai mesi retribuiti all’80% perché il suo congedo obbligatorio si è concluso prima del 2024.
Esempio 2: Genitore “solo” con congedo concluso a marzo 2024
Situazione: Luca, genitore solo, ha concluso il congedo il 20 marzo 2024. Sua figlia ha 1 anno.
Retribuzione del congedo parentale:
- Primi 30 giorni: 100% della retribuzione
- 1 mese aggiuntivo all’80% (da fruire entro i 6 anni della bambina)
- Successivi 7 mesi: 30% della retribuzione
- Totale: 9 mesi retribuiti utilizzabili fino ai 14 anni della bambina
Nota: Se Luca utilizza il mese all’80% quando sua figlia avrà 7 anni, riceverà solo il 30% invece dell’80%. È conveniente utilizzarlo entro i 6 anni.
Esempio 3: Genitore con congedo concluso a gennaio 2025
Situazione: Sofia ha concluso il congedo di maternità obbligatorio il 10 gennaio 2025. Suo figlio ha 6 mesi.
Retribuzione del congedo parentale:
- Primi 30 giorni: 100% della retribuzione
- 2 mesi aggiuntivi all’80% (da fruire entro i 6 anni del bambino)
- Successivi 6 mesi: 30% della retribuzione
- Totale: 9 mesi retribuiti utilizzabili fino ai 14 anni del bambino
Nota: Sofia beneficia della Legge di Bilancio 2025 con 2 mesi all’80%. Deve però utilizzarli entro i 6 anni del figlio per mantenere questa retribuzione.
Esempio 4: Utilizzo del 10° e 11° mese
Situazione: Entrambi i genitori hanno già fruito di 9 mesi di congedo parentale (6 la madre e 3 il padre). Il figlio ha 10 anni e Marco, il padre, vorrebbe prendere gli altri 2 mesi restanti. Il suo reddito individuale è pari a 2 volte il trattamento minimo di pensione INPS.
Retribuzione:
10° e 11° mese: 30% della retribuzione (perché il reddito è inferiore a 2,5 volte la pensione minima INPS)
Fruibilità: fino ai 14 anni del figlio
Nota: Se il reddito di Marco fosse superiore a 2,5 volte la pensione minima INPS, avrebbe comunque diritto a prendere i 2 mesi, ma senza alcuna retribuzione.
Esempio 5: Caso di adozione
Situazione: Anna e Paolo hanno adottato un bambino di 5 anni che è entrato in famiglia il 1° ottobre 2024.
Retribuzione del congedo parentale:
- Primi 30 giorni: 100% della retribuzione
- 2 mesi aggiuntivi all’80% (da fruire entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia, quindi entro settembre 2030)
- Successivi 6 mesi: 30% della retribuzione
- Fruibilità: fino a 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia (fino a settembre 2038)
Nota: Per le adozioni, i limiti temporali si calcolano dall’ingresso del bambino in famiglia, non dalla sua nascita.

Dario Catapano

