Assegnazioni provvisorie e concorso STEM: continua la logica dei blocchi e si punta su uno stravagante concorso last minute

Incontri al Ministero – Assegnazioni provvisorie docenti e ATA e concorso ordinario materie matematico-scientifiche (STEM)

Per la UIL Scuola: continua la logica dei blocchi e si mette in campo uno stravagante concorso last minute

Giovedì 10 giugno si è tenuto un incontro tra le Organizzazioni sindacali scuola e i rappresentanti del Ministero dell’istruzione. L’oggetto dell’incontro è stato l’informativa e il confronto sulle prossime domande di assegnazione provvisoria del personale docente e ATA e la bozza del Bando di concorso STEM previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021.

Per la UIL Scuola hanno partecipato Giancarlo Turi e Paolo Pizzo.

  • ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: personale docente, possibili domande dal 15 giugno al 5 luglio 2021. Personale ATA dal 28 giugno al 12 luglio.

Si vedono blocchi anche laddove non sono previsti per legge.

L’amministrazione è talmente annebbiata dalla logica del “blocco per tutti” che vede vincoli anche laddove non ci sono.

Nella bozza della nota presentata alle Organizzazioni sindacali che dovrebbe dare avvio alle prossime assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, l’amministrazione, nel richiamare la non possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/22 per tutti i docenti neo-assunti in ruolo l’1/9/2020, a seguito della legge 20 dicembre 2019, n. 159, introduce un analogo blocco, sempre per le assegnazioni provvisorie anche per i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado bandito con DDG n. 85/18 e che sono stati immessi in ruolo il 1° settembre 2019.

Come dire, due blocchi sono meglio di uno!

La UIL scuola ha fatto presente come i docenti ex percorso del 3° anno del  FIT (DDG n. 85/18), immessi in ruolo il 1° settembre 2019 non soggetti ad alcun blocco per quanto riguarda la mobilità annuale e di conseguenza neanche per le assegnazioni provvisorie.

Prova ne è il fatto che grazie alla sottoscrizione del Contratto sulle assegnazioni e utilizzazioni, siglato l’8 luglio 2020, successivamente alla legge n. 158, di fatto e di diritto l’ha disapplicata. L’anno scorso, si è già permesso a tale personale, di produrre domanda di assegnazione provvisoria. Non crediamo sia possibile alternare un diritto, un anno sì e un anno no, quando neanche la legge pone alcun vincolo in tal senso!

La posizione della La UIL scuola: eliminazione del blocco per tutti

La UIL scuola ha innanzitutto preteso l’eliminazione dalla nota della parte che riguarda il blocco per i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado bandito con DDG n. 85/18 e che sono stati immessi in ruolo il 1° settembre 2019 ai quali appunto è stato già permesso di produrre domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 20/21 proprio in virtù del fatto che non c’è alcun vincolo di legge in tal senso. Sono naturalmente compresi i docenti che rientrano nel DM 631/2018 le cui graduatorie furono pubblicate entro il 31/12/18.

Tuttavia, la UIL Scuola rivendica per tutti la possibilità di avanzare domanda di assegnazione provvisoria, proprio in virtù del CCNI sottoscritto successivamente alla legge n. 159 in data 8 luglio 2020, data successiva alla legge che impone il blocco quinquennale.

Infatti, La Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che istituisce il blocco quinquennale anche per le assegnazioni provvisorie, è antecedente alla sigla definitiva del Contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Tale blocco non è stato recepito dal Contratto che lo ha disapplicato ai sensi e per gli effetti dell’art 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

Per cui, per la UIL, il blocco deve essere eliminato per tutti perché il Contratto non lo prevede e in questi casi essendo stato sottoscritto successivamente alla legge prevale su quest’ultima e si riserva di farla valere in ogni sede possibile.

La materia della mobilità delle persone che lavorano deve restare nell’alveo della contrattazione e non può essere stravolta da atti di legge ostili verso il personale la cui gestione in termini di mobilità è sancita contrattualmente.

Questo è stato uno dei motivi per cui il 9 giugno la UIL scuola è scesa in piazza rivendicando l’eliminazione di qualsiasi blocco sulla mobilità del personale attraverso una modifica al Decreto Sostegni Bis.

  • BANDO DI CONCORSO STEM: il 15 giugno possibile pubblicazione del bando in Gazzetta. Le prove nei primi giorni di luglio

L’amministrazione ha presentato la bozza del bando di concorso STEM previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021 che prevede un concorso ordinario con procedure semplificate per le sole classi di concorso A020 – Fisica, A026 –Matematica, A027 – Matematica e fisica, A 028 – Matematica e scienze e A041 – Scienze e tecnologie informatiche.

Si tratta di una delle novità del Decreto Sostegni Bis che prevede delle modificazioni per le procedure concorsuali ordinarie già bandite, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. In questo caso c’è una anticipazione del concorso ordinario già bandito per le discipline matematico-scientifiche i cui tempi di realizzazione sono tali che il bando stesso ne prefigura l’esito sino ad un anno dalla data.

Le prove

La prova scritta è unica e distinta per ciascuna classe di concorso, consiste in più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso, nonché sulla preparazione informatica e sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

La prova scritta, unica, computer-based:

  • Si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione,
  • È composta di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti per la singola classe di concorso, 5 sulle competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
  • Per la classe di concorso A027-Matematica e fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.
  • Per la classe di concorso A028 Matematica e scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.
  • Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;
  • L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.
  • Ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
  • La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Prova orale

I candidati che hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.

  • Ha una durata massima complessiva di 45 minuti.
  • Consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.
  • La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
  • Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti.
  • La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
  • Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, vale come abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

La posizione della UIL Scuola

La UIL scuola ha ribadito il principio, già espresso nei precedenti incontri sul tema, come questo concorso sia solo un annuncio che non risolverà per nulla il vero problema che oggi affligge la scuola: mettere in cattedra tutti i docenti il 1° settembre.

È di tutta evidenza che si tratti di una norma civetta che serve per motivare uno stravagante concorso last minute di dubbia legittimità costituzionale e di realizzazione pratica che serve ad allargare e dividere gli aspiranti visto che questo concorso non aperto a tutti dovrebbe attuare una sorta di sorpasso a destra rispetto ai precari di I e II fascia delle GPS messi in stand by e di creare una sorta di gerarchia fra le disciplina, per cui alcune sono più “urgenti” e importanti di altre. Ciò determinerà un pasticcio da cui sarà difficile uscirne e che sarà fonte di contenziosi.

Inoltre, è un concorso che al massimo riuscirà a immettere in ruolo, se tutto andrà bene, meno della metà dei posti previsti e le cui graduatorie, memori di quello che è già successo con i precedenti concorsi, non riusciranno a essere utilizzate per tempo.

Altra cosa assurda è prevedere in  legge e in un bando che eventuali nomine in ruolo successive al 1° settembre e fino al 30 ottobre andranno a determinare la revoca di contratti di supplenza già stipulati. Una ennesima non considerazione dei supplenti con il consueto meccanismo dell’“usa e getta” e un ennesimo sgarbo alla tanto sbandierata continuità didattica degli alunni. Sarebbe la prima volta che si ignora il tempo della scuola e dell’insegnamento.

Per quanto riguarda invece la modifica delle prove concorsuali, sembra ormai un gioco di società l’attività riformista consiste nel definire domande chiuse o aperte e viceversa determinandone il merito, senza considerare che la vera attitudine alla professione, si verifica solo con la formazione e con la relativa verifica in situazione.

  • CONTRATTI COVID E PENSIONAMENTI IN RITARDO

A margine dell’incontro la UIL scuola ha sollevato altre due questioni.

  1. La prima riguarda i cosiddetti contratti “COVID” richiamando l’attenzione dell’amministrazione sulla nota unitaria già inviata a suo tempo in cui avevamo chiesto che per tutti i contratti Covid ci fosse l’autorizzazione alle proroghe fino al 31 agosto mentre,il Ministero, con nota n. 17060 del 1° giugno 2021 ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali di dare indicazioni ai dirigenti scolastici in merito alla possibilità di prorogare i contratti di supplenza del personale ATA in pochi casi specifici.

La UIL scuola ha ribadito che in alcune realtà la non autorizzazione delle proroghe non garantirà per tempo la regolare ed effettiva funzionalità delle attività scolastiche in previsione dello svolgimento degli esami di Stato e più in generale non assicurerà la presenza del personale in servizio (compresi i supplenti “COVID”) per completare le operazioni necessarie alla pubblicazione delle graduatorie di terza fascia ATA entro i tempi previsti e per la gestione di tutte le altre attività di competenza. Non di meno quelle comprese  nel nuovo Piano Scuola Estivo (laddove deliberate).

Inoltre, si pone il problema della scuola dell’Infanzia, in cui il termine delle lezioni coincide con il 30/6 per cui la UIL scuola ha sollecitato l’amministrazione a fare chiarezza agli Uffici Regionali, anche attraverso una nota, in cui sia specificato che il “termine delle lezioni” per tale ordine di scuola sia da intendere il 30/6 e non il 12/6. Ciò al fine di rendere uniforme in tutte le regioni la scadenza di tutti i contratti COVID di tale personale.

  1. La seconda questione riguarda ciò che si è verificato con i trasferimenti appena conclusi.

In diverse province alcuni docenti perdenti posto non sono riusciti a rientrare nella ex scuola con diritto di precedenza perché il posto non si è reso libero nonostante ci fosse un docente pensionando, e ciò a causa dei ritardi dovuti dall’INPS rispetto alle date di chiusura dell’organico.

Ora, si arriverà al paradosso, per cui il docente comunque andrà in pensione mentre il posto che si renderà libero sarà occupato da un neo immesso in ruolo con sede definitiva che andrà quindi ad occupare il posto che sarebbe spettato al docente perdente posto con diritto di rientro.

La UIL scuola, al fine di evitare un inutile contenzioso, chiede di effettuare in tali province una rilevazione di questi casi e di risolverli, anche attraverso delle conciliazioni, prima delle operazioni di immissione in ruolo. Vorremmo evitare di andare in sede giurisdizionale per fare valere diritti quesiti.

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