Matrimonio

15 giorni retribuiti (ANCHE PER I SUPPLENTI) consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso (T.I. Art. 15 comma 3; T.D. art. 19 comma 12 CCNL 2006-09).

  • la fruizione è in giorni (docenti e ATA);
  • si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo, non può in alcun modo essere fruito frazionatamente e comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso.

Il dipendente può anticiparne la fruizione, rispetto al matrimonio, di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.

FAQ

  1. casi particolari in cui può essere fruito il permesso

 

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