La norma consente ai dipendenti pubblici di chiedere un’aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti pubblici o privati, anche internazionali, che provvedano al loro trattamento previdenziale.
L’altra attività deve basarsi su un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Sono escluse collaborazioni autonome, lavori senza contratto formale o prestazioni occasionali a partita IVA (per questo si veda aspettativa ex l 183/2010).
Chi può richiedere l’aspettativa per altra attività lavorativa?
Il personale della scuola a tempo indeterminato, quindi docenti e ATA, può richiedere:
- L’aspettativa prevista dall’art. 18, comma 3 del CCNL Scuola 2007.
- L’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001.
Che cos’è l’aspettativa ex art. 18 del CCNL Scuola?
È un’aspettativa non retribuita concessa per un massimo di un anno scolastico, non prorogabile e non ripetibile, per svolgere un’altra attività lavorativa o superare un periodo di prova.
E se dopo un anno voglio continuare a lavorare fuori dalla scuola?
Puoi usare l’aspettativa ex art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001, che permette di proseguire l’esperienza lavorativa esterna anche oltre l’anno previsto dal CCNL.
Quali attività copre l’aspettativa ex art. 23-bis?
Puoi lavorare presso:
- Soggetti pubblici (altre amministrazioni, enti o organismi anche internazionali).
- Soggetti privati (aziende, organizzazioni o istituzioni estere).
Chi decide se concedere l’aspettativa?
L’amministrazione scolastica può accogliere la domanda oppure negarla solo per motivate esigenze organizzative.
Quanto può durare l’aspettativa ex art. 23-bis?
- Soggetti privati: massimo 5 anni, rinnovabili una volta per altri 5 (totale massimo: 10 anni).
- Soggetti pubblici: nessun limite di durata.
L’anzianità di servizio continua a maturare?
No. Il periodo di aspettativa non è computabile ai fini pensionistici o TFR. I contributi possono essere versati dall’ente ospitante o ricongiunti a spese del dipendente.
Si possono cumulare le due aspettative?
Sì. È possibile sommare l’anno previsto dal CCNL con l’aspettativa ex art. 23-bis, anche senza interruzione, se si rispettano i requisiti di entrambe le norme.
Serve un contratto di lavoro specifico?
Sì. L’attività deve basarsi su un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Sono escluse collaborazioni autonome, lavori senza contratto formale o prestazioni a partita IVA.
Ci sono incompatibilità o divieti?
Sì. Non puoi:
- Avere svolto, nei due anni precedenti, funzioni di controllo o vigilanza sul soggetto ospitante.
- Fare un’attività che comprometta l’imparzialità dell’amministrazione scolastica.
- Riprendere le stesse funzioni nei due anni successivi al rientro.
Perché conviene conoscere questa possibilità?
Perché consente di sospendere il servizio nella scuola e maturare esperienze professionali altrove, senza perdere il ruolo, se rispetti tutte le regole contrattuali e di legge.
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