ATTIVITÀ ARTISTICHE E SPORTIVE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  Art. 454 comma 1 del D.Lgs.n. 297 del 1994Attività sportive: art. 454 commi 2-5 del D.Lgs.n. 297 del 1994

Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari al personale:

  • ispettivo
  • direttivo
  • docente di materie artistiche e i docenti di educazione fisica

I docenti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e i docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico sportiva possono accedere a:

  • Permessi: 30 giorni per anno scolastico.

Tali permessi possono essere cumulati con i permessi retribuiti di cui al CCNL del 29.11.2007. Retribuzione per intero e validi ai fini del servizio a tutti gli effetti.

FAQ

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